Sez. 3 - , Sentenza n. 29570 del 10/07/2020 Cc. (dep. 26/10/2020) Rv. 280160 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Regione Campania - Comuni privi di piano urbanistico comunale - Limitazioni e deroghe previste dalle leggi reg. n. 17 del 1982 e n.16 del 2004 - Applicabilità agli interventi di realizzazione di edifici e strutture pubbliche o di opere di urbanizzazione primaria e secondaria - Esclusione - Limiti generali di edificabilità fissati dall'art. 9 del d. P.R. n. 380 del 2001 - Applicabilità.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
Nei comuni campani privi di piano urbanistico comunale, la disciplina sui limiti di edificabilità prevista dalla legge reg. Campania n. 17 del 1982 e le deroghe di cui all'art. 44, comma 4, legge reg. Campania n. 16 del 2004, interpretate conformemente all'art.117, terzo comma, Cost. - che prevede una competenza legislativa concorrente nella materia del governo del territorio -, non si applicano nei confronti degli interventi volti alla realizzazione di edifici e strutture pubbliche o di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per i quali trovano, invece, applicazione i limiti generali di edificabilità fissati dall'art. 9 del d.P.R. n. 380 del 2001, da considerarsi principi fondamentali della legislazione statale in materia urbanistica.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Campania 22/12/2004 num. 16 art. 44 com. 4, Legge Reg. Campania 20/03/1982 num. 17, Legge Reg. Campania 12/03/2020 num. 6 art. 3, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 9 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)