Sez. 6, Sentenza n. 3909 del 03/12/1981 Ud. (dep. 17/04/1982) Rv. 153224 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DIFFERENZE - CORRESPONSIONE IN MISURA RIDOTTA DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO - CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DIFFERENZE - CORRESPONSIONE IN MISURA RIDOTTA DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO - CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*
In materia di violazione agli obblighi di assistenza familiare, la nozione civilistica di mantenimento non coincide con quella penalistica di mezzi di sussistenza; il primo concetto è fondato sulla valutazione e comparazione delle condizioni socioeconomiche dei coniugi, mentre il secondo riguarda il minimo per vivere. Pertanto l'autoriduzione dell'assegno di mantenimento fissato dal giudice civile, può coincidere con violazione dell'Obbligo di prestare i mezzi di sussistenza. (V mass n 146501; (Conf mass n 146490; (Conf mass n 143192).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)