Sez. 6, Sentenza n. 11529 del 18/06/1980 Ud. (dep. 05/11/1980) Rv. 146501 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - STATO DI BISOGNO DEL CONIUGE - NOZIONE - ASSEGNO MENSILE ASSEGNATO DAL GIUDICE CIVILE IN SEDE DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI - RILEVANZA - LIMITI.*
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - STATO DI BISOGNO DEL CONIUGE - NOZIONE - ASSEGNO MENSILE ASSEGNATO DAL GIUDICE CIVILE IN SEDE DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI - RILEVANZA - LIMITI.*
L'effettivo stato di bisogno del coniuge, richiesto per la configurabilita del delitto punito dall'art 570 comma secondo cod pen, non puo essere senz'altro desunto dalla esistenza del provvedimento civile adottato in Sede di separazione personale dei coniugi che obbliga il marito al versamento di un assegno mensile alla moglie, ne dalla circostanza che la moglie medesima sia costretta a lavorare per vivere.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)