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Sez. 1, Sentenza n. 1826 del 04/03/1999 Cc. (dep. 19/04/1999) Rv. 213064 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Giudice territorialmente competente - Dimora del proposto - Nozione.
Stato
decisa il 1999-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213064-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Il concetto di "dimora" al quale l'art. 4, comma primo, della legge n. 1423 del 1956 si richiama, è da intendersi non in senso civilistico, con una equiparazione alla residenza, ma - in considerazione dei presupposti e dei fini della normativa in materia di prevenzione - come il luogo in cui la pericolosità sociale del soggetto si è manifestata e trova alimento, al di là delle risultanze anagrafiche, del vivere abituale e dello svolgimento delle normali attività. Ne consegue che la competenza, che alla dimora si collega, si radica là dove il soggetto, quand'anche saltuariamente, tenga comportamenti idonei a costituire elementi sintomatici della sua pericolosità, ivi trovando stimoli e copertura omertosa delle sue attività illecite.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)