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Sez. U, Sentenza n. 18 del 03/07/1996 Cc. (dep. 17/07/1996) Rv. 205259 - 01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento | Competenza territoriale - Criteri di determinazione.
Stato
decisa il 1996-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205259-01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento

Nel procedimento di prevenzione la competenza si radica - in stretta correlazione con il criterio dell'attualità della pericolosità sociale - nel luogo in cui, al momento della proposta o, ad essere più precisi, in quello della decisione, la pericolosità si manifesti; e, nell'ipotesi in cui plurime siano le manifestazioni del tipo in esame e si verifichino, poi, in luoghi diversi, là dove le condotte di tipo qualificato appaiano di maggiore spessore e rilevanza.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)