Sez. 3, Sentenza n. 5265 del 16/09/1980 (Rv. 409106 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - AD MELIORANDUM - RAPPORTI A MIGLIORIA EX ART 1 DELLA LEGGE N 327 DEL 1963 - CONDIZIONI PER L'ASSIMILAZIONE AL REGIME DELL'ENFITEUSI - SUSSISTENZA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - AD MELIORANDUM - RAPPORTI A MIGLIORIA EX ART 1 DELLA LEGGE N 327 DEL 1963 - CONDIZIONI PER L'ASSIMILAZIONE AL REGIME DELL'ENFITEUSI - SUSSISTENZA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Nei rapporti a miglioria di cui all'art 1 della legge 25 febbraio 1963 n 327 (recante norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio), le condizioni dell'effettuazione dei miglioramenti da parte del coltivatore e del possesso del fondo da oltre un trentennio - richieste per l'assimilazione di tali rapporti al regime dell'enfiteusi e, conseguentemente, per l'Esercizio del diritto di affrancazione - non debbono necessariamente sussistere gia alla data di entrata in vigore della legge citata, ma possono realizzarsi anche successivamente, essendosi il legislatore prefisso lo scopo d'incentivare l'efficiente utilizzazione dei fondi e constatando con tale finalita la limitazione dell'applicabilita della norma ai casi gia concretizzatisi al momento della sua entrata in vigore. (V 2600/80, mass n 406346).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Legge 25/02/1963 num. 327 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)