Sez. 3, Sentenza n. 3835 del 23/06/1982 (Rv. 421805 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - AD MELIORANDUM - RAPPORTI IN USO NELLE PROVINCE DEL LAZIO - AFFRANCAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - PROVA SCRITTA DEL RAPPORTO A MIGLIORIA E DELL'OBBLIGO DI APPORTARE MIGLIORAMENTO - IRRILEVANZA - ESECUZIONE E SUSSISTENZA DEI MIGLIORAMENTI AL MOMENTO DELLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 327 DEL 1963 - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA.*
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - AD MELIORANDUM - RAPPORTI IN USO NELLE PROVINCE DEL LAZIO - AFFRANCAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - PROVA SCRITTA DEL RAPPORTO A MIGLIORIA E DELL'OBBLIGO DI APPORTARE MIGLIORAMENTO - IRRILEVANZA - ESECUZIONE E SUSSISTENZA DEI MIGLIORAMENTI AL MOMENTO DELLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 327 DEL 1963 - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA.*
In tema di affrancazione di fondi rustici, seppure in forza della legge interpretativa 22 maggio 1980 n. 233 - la quale afferma l'applicabilità dell'art. 1 della legge 25 febbraio 1963 n. 327 (che ha esteso la possibilità di affrancazione ai rapporti a miglioria in uso nelle province del Lazio) - ai rapporti di miglioria ivi considerati, comunque denominati e costituiti, anche in deroga del disposto dell'art. 1350 n. 2 cod. civ., non occorre la prova scritta del rapporto a miglioria e dell'Obbligo di apportare miglioramenti al fondo, incombe sempre al colono affrancante l'Onere di provare la avvenuta esecuzione dei miglioramenti e la loro esistenza all'epoca di entrata in vigore della legge n. 327 del 1963. (V 5265/80, mass n 409106; (V 2600/80, mass n 406346).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350 com. 2, Legge 25/02/1963 num. 327 art. 1 CORTE COST., Legge 22/05/1980 num. 233
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)