Sez. 1, Sentenza n. 1651 del 02/03/1990 (Rv. 465638 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE - ESENZIONE VENTICINQUENNALE - AUTORIMESSE - SUSSISTENZA DELL'ESENZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE - ESENZIONE VENTICINQUENNALE - AUTORIMESSE - SUSSISTENZA DELL'ESENZIONE.*
Al fine dell'esenzione venticinquennale dell'imposta sul reddito relativo ai fabbricati, e, in particolare, del calcolo del rapporto proporzionale (tra abitazioni, negozi ed uffici) fissato dall'art. 1 legge 2 dicembre 1967 n. 1212, non possono farsi rientrare tra gli "uffici" o i "negozi" - secondo la terminologia usata dal legislatore nella previsione dell'art. 13 legge 2 luglio 1949 n. 408 - i locali che fanno parte di un edificio per abitazione senza integrare la superficie prettamente abitativa, ma rimangono con la stessa in un rapporto di sussidiarietà e di dipendenza, quali le autorimesse, atteso che tali locali sfuggono all'area di qualificazione tipica dei termini "uffici" e "negozi" in funzione della loro naturale accessorietà con il concetto stesso di abitazione. (Conf 3169/77, mass n 386693; (Conf 3123/73, mass n 366899).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 06/10/1962 num. 1493 art. 1 CORTE COST., Legge 02/12/1967 num. 1212 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)