Sez. 1, Sentenza n. 3123 del 20/11/1973 (Rv. 366899 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - EDILIZIA - BENEFICI EX LEGGE N 408 DEL 1949 - UFFICIO - NEGOZIO - NOZIONE - LOCALI PER 'TAVOLA CALDÀ - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - EDILIZIA - BENEFICI EX LEGGE N 408 DEL 1949 - UFFICIO - NEGOZIO - NOZIONE - LOCALI PER 'TAVOLA CALDÀ - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Nell'interpretazione della legge n 408 del 1949 i termini 'ufficiò e 'negoziò devono essere intesi in senso lato, comprensivo di tutti quei locali che fanno parte di un edificio per abitazioni non di lusso e che sono capaci di produrre un reddito proprio e diverso da quello delle case di abitazione e comunque ad essi non assimilabili, nei confronti dei quali la concessione delle agevolazioni fiscali e subordinata alla ricorrenza di un determinato rapporto tra la loro superficie e quella dei piani sopra terra. Pertanto, anche i locali adibiti a bar e tavola calda, purche risultino nel rapporto proporzionale fissato dalla legge n 1212 del 1967, devono essere compresi ai fini dell'agevolazione fiscale, nell'ampia categoria di negozi. (Conf 1837/70, mass n 347824).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14, Legge 02/12/1967 num. 1212 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)