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Sez. L, Sentenza n. 1703 del 18/02/1991 (Rv. 470978 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - In genere | Condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti - Limitazione della condanna al pagamento dei contributi non prescritti - Esecuzione di prescrizione - Deduzioni - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470978-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - In genere

La condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione assicurativa di lavoratori dipendenti, aventi diritto a differenze retributive assoggettabili a contribuzione a favore dell'INPS, deve essere limitata al pagamento dei contributi per i quali, secondo le speciali disposizioni di legge che li regolano, non sia intervenuta la prescrizione, indipendentemente dalla circostanza che questa sia stata o no eccepita, ostando, in caso di prescrizione, alla possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati il divieto stabilito per ragioni di ordine pubblico dall'art. 55, secondo comma, del R.D.L. n. 1827 del 1935.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 55, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)