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Sez. 3, Sentenza n. 4623 del 26/04/1995 (Rv. 492017 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA | Mancanza di procura al difensore per istanze eccedenti l'ambito della lite - Omessa eccezione di nullità della chiamata ed accettazione del contraddittorio da pare del chiamato - Deduzione della nullità da parte di quest'ultimo nell'ulteriore corso del procedimento - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492017-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA

Se la parte nei cui confronti è stata proposta domanda di garanzia - sia essa già costituita in giudizio in relazione ad altra domanda o si costituisca in relazione alla stessa domanda di garanzia - non eccepisce la nullità di questa perché proposta da difensore sfornito di procura per istanze eccedenti l'ambito originario della lite, ma accetti il contraddittorio nel merito, non può più dedurre tale nullità nell'ulteriore corso del procedimento (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha confermato la decisione del giudice del merito, il quale aveva ritenuto valida la chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice da parte del difensore costituito dell'assicurato, non munito di procura specifica in relazione alla domanda di garanzia, ritenendo sanata tale nullità, pur non prospettata dall'assicurato nell'atto d'appello, a seguito dell'avvenuta accettazione del contraddittorio nel merito da parte della menzionata compagnia).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)