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Sez. 3, Sentenza n. 2929 del 11/03/1992 (Rv. 476197 - 01)

Assicurazione - Veicoli - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o INA) - In genere | Giudizio promosso dal danneggiato - Costituzione del convenuto con mandato al difensore limitato alla sola resistenza - Domanda di garanzia contro l'assicuratore proposta dal difensore del convenuto - Nullità - Mancata eccezione dell'assicuratore già costituito e accettazione del contraddittorio - Deduzione della nullità nell'ulteriore corso del procedimento - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476197-01

Assicurazione - Veicoli - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o INA) - In genere

Nel giudizio promosso dal danneggiato in un sinistro derivante dalla circolazione stradale, il difensore del convenuto non può proporre, avvalendosi del mandato ricevuto solo per resistere, domanda di garanzia contro l'assicuratore della parte da lui rappresentata perché tale domanda, essendo fondata su un titolo diverso ed autonomo rispetto alla domanda dell'attore, eccede l'ambito della lite originaria e non rientra, quindi, tra quelle che il procuratore ha facoltà di proporre in base al mandato ricevuto per tale lite. Tuttavia, l'assicuratore già costituito perché convenuto dall' attore, che non abbia eccepito la nullità della domanda di garanzia contro di lui proposta ed abbia conseguentemente accettato il contraddittorio, non può dedurre la predetta nullità nell'ulteriore corso del procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)