Sez. 1, Ordinanza n. 602 del 13/03/1978 Cc. (dep. 29/05/1978) Rv. 139132 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - TRATTAMENTO PENITENZIARIO - UMANIZZAZIONE ED INDIVIDUALIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - TRATTAMENTO PENITENZIARIO - UMANIZZAZIONE ED INDIVIDUALIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE.*
Uno degli elementi caratterizzanti della normativa del nuovo ordinamento penitenziario riguarda il trattamento penitenziario, che oltre ad essere ispirato al principio della umanizzazione della pena deve rispondere ai particolari bisogni della personalita di ciascun soggetto onde favorire, mediante un processo evolutivo, il suo reinserimento nella collettivita sociale. E a tal fine stabilito il principio della individualizzazione del trattamento che, preceduto dall'osservazione scientifica della personalita del condannato per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale, e attuato sulla base di un programma rieducativo che potra poi essere integrato o modificato secondo le diverse esigenze che possono prospettarsi nel corso dell'esecuzione. Nello schema di tale trattamento si inquadrano le misure alternative alla detenzione le quali possono essere disposte sulla base dei risultati dell'osservazione della personalita condotta per almeno tre mesi (affidamento in prova al servizio sociale) o in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento (regime di semiliberta) ovvero quando il soggetto abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione svolta nei suoi confronti (liberazione anticipata).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 13 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)