Sez. U, Sentenza n. 3608 del 29/10/1968 (Rv. 336861 - 01)
RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI - INGIUNZIONE -NATURA- OPPOSIZIONE - GIUDICE COMPETENTE - AGO - LIMITI.*
RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI - INGIUNZIONE -NATURA- OPPOSIZIONE - GIUDICE COMPETENTE - AGO - LIMITI.*
L'ingiunzione prevista dal RD 14 aprile 1910, n 639, non e assimilabile all'ordinario decreto ingiuntivo, trattandosi, invece, si una ingiunzione intimata direttamente dall'ente creditore ed avente natura di vero e proprio atto amministrativo. Essa e essenzialmente regolata dalle norme di detto decreto, il quale stabilisce, all'art.3, che l'opposizione si propone, non dinanzi all' ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha vidimato l'ingiunzione, ma davanti al conciliatore o al pretore o al tribunale del luogo in cui ha Sede l' ufficio emittente, cioe l'ufficio amministrativo che ha emesso l'ingiunzione. Poiche l'indicata norma non ha inteso derogare alle Disposizioni regolatrici della giurisdizione del nostro ordinamento giuridico, ne segue che, ove l'opposizione del debitore involga una controversia che non rientra nell'ambito dei poteri di cognizione dell' autorita giudiziaria ordinaria, il giudice adito deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione. (V. 430-67, massima n. 326355 178-66, massima n. 320343 139728-52).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)