Sez. 1, Sentenza n. 2756 del 22/07/1969 (Rv. 342460 - 01)
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO ERARIALE - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO ERARIALE - ESCLUSIONE.*
Avendo il procedimento di cui al tu 14 aprile 1910 n 639 carattere esecutivo, a norma dell'art 7 del tu 30 ottobre 1933, n 1611, il quale fa eccezione al foro erariale per i procedimenti esecutivi, l'opposizione alla ingiunzione di pagamento deve essere proposta, ai sensi dell'art 3 del citato tu, n 639 del 1910, non gia dinanzi al foro erariale, bensi davanti all'autorita giudiziaria del luogo in cui ha Sede l'amministrazione che ha emesso l'ordine di pagamento, secondo le norme di Competenza dettate dal codice di procedura civile. (Conf 183'64, 77'61 V 3608'68 mass 336861).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)