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Sez. 1, Sentenza n. 3155 del 11/04/1997 (Rv. 503654 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Pronuncia di accoglimento - Natura costitutiva - Conseguenze - Frutti civili - Decorrenza.
Stato
decisa il 1997-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503654-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

La natura costitutiva della pronuncia che accolga la domanda revocatoria fallimentare, in quanto diretta a privare di efficacia, con riguardo alle finalità di ricostituzione della garanzia patrimoniale del debitore, un atto perfettamente valido tra le parti, comporta la decorrenza dei relativi frutti civili dalla domanda, non dalla data dei singoli versamenti, all'uopo effettuati, né dall'intimazione stragiudiziale di pagamento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)