diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 19294 del 29/09/2016 (Rv. 642581 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione eseguita ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Delegabilità all'avvocato domiciliatario - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642581-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

Il principio secondo cui l'attività di impulso del procedimento notificatorio - consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario - può essere delegata, anche verbalmente, dal soggetto legittimato, e cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio, ad altra persona, opera anche quando la notifica sia eseguita, ai sensi degli artt. 1 e ss. della l. n. 53 del 1994, dall'avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura alle liti, in quanto la legge citata non esclude espressamente la delegabilità di tale atto ad altro professionista, ove il delegante sia munito di procura, e tanto lui quanto il delegato siano autorizzati dai rispettivi ordini di appartenenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)