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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20468 del 12/10/2015 (Rv. 637334 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Procuratore semplice domiciliatario - Poteri - Limiti - Potere di eseguire direttamente le notifiche di atti di impulso processuale - Insussistenza - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Sanatoria per conseguimento dello scopo - Esclusione - Fattispecie in tema di notifica del ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2015-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637334-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

Il procuratore che sia semplice domiciliatario è abilitato alla sola ricezione, per conto del difensore, delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo e non anche al compimento di atti di impulso processuale, (quale, nella specie, la notifica del ricorso per cassazione a mezzo posta elettronica certificata); pertanto, poiché a norma dell'art. 1 della l. n. 53 del 1994 (nel testo, applicabile "ratione temporis", novellato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 114 del 2014), solo l'avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche, la notifica eseguita dal procuratore semplice domiciliatario è inesistente, né è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall'art. 156 c.p.c. per i soli casi di nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 7, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)