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Sez. 3, Sentenza n. 19895 del 06/10/2015 (Rv. 637313 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONDIZIONALE | Ammissibilità - Presupposti - Certezza e inequivocità dell'elemento condizionante - Fattispecie in tema di domanda di rivalsa da parte dell'Inail.
Stato
decisa il 2015-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637313-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONDIZIONALE

Qualora l'efficacia di una sentenza sia subordinata ad un ulteriore accertamento di merito, da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, non è ammissibile la pronuncia di sentenza di condanna condizionale attesa la mancanza di certezza ed in inequovicità dell'elemento condizionante. (Nella specie, la S.C. ha escluso che integrasse sentenza condizionale quella di condanna del responsabile di un fatto illecito a rifondere all'Inail le somme da quest'ultimo pagate alla vittima, subordinando, nel contempo, tale statuizione alla circostanza che le somme fossero contenute nei limiti del risarcimento dovuto ex art. 2043 c.c., posto che la quantificazione del danno civilistico non era un evento futuro ed incerto, ma imponeva un accertamento di fatto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)