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Sez. 3, Sentenza n. 21013 del 12/10/2010 (Rv. 615532 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONDIZIONALE | Sentenza ex art. 2932 cod. civ. - Approvazione amministrativa preventiva - Obbligo legale o negoziale - Ammissibilità di pronuncia condizionale - Esclusione - Fattispecie in tema di aggiudicazione di beni immobili appartenenti al Fondo Edifici per il Culto.
Stato
decisa il 2010-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615532-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONDIZIONALE

La sentenza condizionale, con la quale l'efficacia della statuizione è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto o al preventivo adempimento di una prestazione, è generalmente ammessa nel nostro ordinamento, purché si concreti nell'accertamento dell'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinata prestazione e nel condizionamento, pure attuale, di detto obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore il cui avveramento si presenti differito ed incerto, così da non richiedere altra indagine oltre quella diretta ad accertare se la predetta circostanza si sia o meno verificata. Deve, conseguentemente escludersi l'ammissibilità di una pronuncia costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. nell'ipotesi in cui il trasferimento per legge o per volontà delle parti sia condizionato all'approvazione preventiva dell'autorità amministrativa, atteso che al momento dell'emanazione della sentenza devono preesistere tutte le condizioni giuridiche e di fatto necessarie all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'ammissibilità di una sentenza ex art. 2932 cod. civ. con riguardo ad un preliminare avente ad oggetto beni immobili appartenenti al Fondo Edifici per il Culto, in quanto sottoposta alla preventiva approvazione dell'autorità tutoria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Regio Decr. 05/02/1891 num. 99 art. 60, Regio Decr. 22/12/2008 num. 200 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 22/12/2008 num. 200 all. 1, Legge 18/02/2009 num. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)