Sez. U, Sentenza n. 1470 del 21/04/1977 (Rv. 385173 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - CONTROVERSIE IN MATERIA DI ELETTORATO PASSIVO - RIPARTIZIONE DELLA GIURISDIZIONE TRA AGO E TAR - CRITERI - DEDUZIONE DI IRREGOLARITA NELL'ATTRIBUZIONE DEI VOTI DI PREFERENZA - GIURISDIZIONE DEL TAR.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - CONTROVERSIE IN MATERIA DI ELETTORATO PASSIVO - RIPARTIZIONE DELLA GIURISDIZIONE TRA AGO E TAR - CRITERI - DEDUZIONE DI IRREGOLARITA NELL'ATTRIBUZIONE DEI VOTI DI PREFERENZA - GIURISDIZIONE DEL TAR.*
In materia di elettorato passivo, le controversie devolute alla giurisdizione ordinaria sono soltanto quelle relative alla eleggibilita ed alla decadenza degli eletti, mentre tutte le altre controversie, attinenti alla materia di operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali sono devolute, a norma dell'art 6 della legge 6 dicembre 1971 n 1034, alla Competenza dei tribunali regionali amministrativi. Esula, pertanto, dalla sfera della giurisdizione ordinaria il ricorso con il quale venga impugnato l'atto di proclamazione di consiglieri comunali eletti, per asserite irregolarita nell'attribuzione dei voti di preferenza. (Conf 2741/75, mass n 376742).*
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)