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Sez. U, Sentenza n. 2741 del 11/07/1975 (Rv. 376742 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - CONTROVERSIE SULLA ELEGGIBILITA E DECADENZA DEGLI ELETTI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI ELETTORALI - GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI REGIONALI AMMINISTRATIVI - DINIEGO DI AMMISSIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI - PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1975-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376742-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - CONTROVERSIE SULLA ELEGGIBILITA E DECADENZA DEGLI ELETTI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI ELETTORALI - GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI REGIONALI AMMINISTRATIVI - DINIEGO DI AMMISSIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI - PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

In materia di elettorato passivo, le controversie devolute alla giurisdizione ordinaria sono soltanto quelle relative alla eleggibilita ed alla decadenza degli eletti, mentre tutte le altre controversie, attinenti alla materia di operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali sono devolute, a norma dell'art 6 della legge 6 dicembre 1971 n 1034, alla Competenza dei tribunali regionali amministrativi. Esula, pertanto, dalla sfera della giurisdizione ordinaria il ricorso con il quale venga impugnato il provvedimento di una commissione elettorale mandamentale che ha negato l'ammissione di una lista di candidati, per difetto del numero minimo degli elettori presentatori. (V 2927/71, mass n 354174).*

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)