Sez. 3, Sentenza n. 23190 del 04/04/2018 Ud. (dep. 23/05/2018) Rv. 273146 - 01
REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - DISERZIONE | Sentenza definitiva - Revoca per abolizione del reato - Esclusione - Fondamento - Legge n. 226 del 2004 - Fatto commesso antecedentemente - Conseguenze.
REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - DISERZIONE
La sentenza di condanna per il reato di diserzione di cui all'art. 148 c.p.m.p., divenuta irrevocabile, non può essere oggetto di revoca ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., in quanto la legge 23 agosto 2004 n. 226, che dispone la sospensione dell'obbligo di prestare il servizio di leva, non ha abrogato l'ipotesi delittuosa sopra indicata, ma ha determinato una semplice successione di leggi, continuando ad applicarsi la menzionata fattispecie criminosa a speciali situazioni e in determinate ipotesi; ne consegue che, qualora il fatto sia stato commesso prima della modifica legislativa di cui alla citata legge n. 226 del 2004, deve ritenersi applicabile il quarto comma dell'art. 2 cod. pen. e non il secondo comma della stessa norma, che disciplina il caso dell'"abolitio criminis".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 148 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/05/2001 num. 215, Legge 23/08/2004 num. 22 all. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)