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Sez. 5, Sentenza n. 6185 del 10/11/2010 Ud. (dep. 18/02/2011) Rv. 249251 - 01

REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - MANCANZA ALLA CHIAMATA | Disposizioni in materia di leva - Norme integratrici del precetto penale - Successione di leggi penali nel tempo (art. 2, comma quarto, cod. pen.).
Stato
decisa il 2010-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249251-01

REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - MANCANZA ALLA CHIAMATA

In tema di reati militari, le disposizioni normative che hanno istituito il servizio militare professionale ed hanno sospeso il servizio militare di leva sono norme integratrici del precetto penale relative alle condotte di rifiuto del servizio militare con riguardo ai giovani assoggettati all'obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005, e con riferimento alle situazioni da esse disciplinate trova applicazione l'art. 2, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza della non punibilità della condotta di colui che, essendo obbligato al servizio militare, rifiuti di prestarlo, salvo che non sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile. (Nella fattispecie, la Corte ha osservato che la norma incriminatrice di cui all'art. 151 cod. pen.m.p. non è stata abrogata ma solo che è venuta meno una norma integratrice del precetto penale che attiene esclusivamente ai giovani assoggettati all'obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005, data di cessazione dal servizio dell'ultimo contingente chiamato alle armi il 31 dicembre 2004 (art. 1 legge n. 226 del 2004).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)