Sez. 3, Sentenza n. 3989 del 10/06/1983 (Rv. 428927 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE - IMMOBILE ADIBITO AD ESERCIZIO COMMERCIALE - IMPOSSIBILITÀ DI GODIMENTO DA PARTE DEL CONDUTTORE FINO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO, PER FATTO IMPUTABILE AL LOCATORE - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE - SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE A QUELL'ESERCIZIO, DEL TUTTO DEPREZZATE O NON UTILMENTE ASPORTABILI - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE - IMMOBILE ADIBITO AD ESERCIZIO COMMERCIALE - IMPOSSIBILITÀ DI GODIMENTO DA PARTE DEL CONDUTTORE FINO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO, PER FATTO IMPUTABILE AL LOCATORE - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE - SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE A QUELL'ESERCIZIO, DEL TUTTO DEPREZZATE O NON UTILMENTE ASPORTABILI - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Con riguardo alla liquidazione del danno, che il locatore di immobile adibito ad Esercizio commerciale debba risarcire al conduttore, per l'impossibilità di godere del bene fino alla scadenza del relativo contratto, va negata la possibilità di computare autonomamente, in aggiunta al mancato guadagno del conduttore stesso, le spese da questi sostenute per l'acquisto delle attrezzature necessarie a quell'Esercizio, ove tali attrezzature siano da considerarsi del tutto deprezzate o non utilmente asportabili all'indicata data di scadenza del contratto, perché, in tale situazione, il ristoro del mancato guadagno esclude la rimborsabilità di dette spese, che vanno considerate quali elementi passivi in ragione delle quote d'ammortamento, da imputare a ciascun Esercizio per la durata contrattualmente prevista della locazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)