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Sez. 3, Sentenza n. 2794 del 08/05/1984 (Rv. 434827 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - DIVIETO DI QUALSIASI MODIFICA - INSUSSISTENZA - DIVIETO DI ESEGUIRE INNOVAZIONI DETERMINANTI MUTAMENTO DELLA NATURA E DELLA DESTINAZIONE - SUSSISTENZE - LIMITI - INOSSERVANZE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434827-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - DIVIETO DI QUALSIASI MODIFICA - INSUSSISTENZA - DIVIETO DI ESEGUIRE INNOVAZIONI DETERMINANTI MUTAMENTO DELLA NATURA E DELLA DESTINAZIONE - SUSSISTENZE - LIMITI - INOSSERVANZE - CONSEGUENZE.*

L'art. 1590 cod. civ. imponendo l'Obbligo di restituire la cosa nello stato medesimo in cui è stata ricevuta, non può essere interpretato nel senso che sia consentita al conduttore qualsiasi modifica di quello stato di fatto, salvo l'Obbligo di ripristinarlo al termine del rapporto, in quanto, a norma dell'art. 1587, n. 1 cod. civ., il conduttore ha l'Obbligo di usare la cosa, secondo la sua destinazione, con la diligenza del buon padre di famiglia, col conseguente divieto di eseguire innovazioni che ne mutino la natura e la destinazione, la cui effettuazione legittima, ove le modificazioni non siano di scarsa importanza, la risoluzione del contratto ovvero la rimessione in pristino della cosa ove essa sia richiesta dal locatore come obietto immediato conseguente all'inadempimento del conduttore. (Conf 3994/83, mass n 428927; (Conf 57/80, mass n 403431).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587 com. 1, Cod. Civ. art. 1590

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)