Sez. U, Sentenza n. 14545 del 19/11/2001 (Rv. 550374 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Obbligo assunto, con contratto preliminare, da cooperativa, non beneficiante di contributo statale, di trasferire l'alloggio in proprietà al socio - Inadempimento - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Operatività dell'art. 131 T.U. n. 1165 del 1938 - Esclusione - Fondamento.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Una volta concluso un contratto preliminare di vendita della proprietà di un alloggio costruito in cooperativa, deve ritenersi superata la fase del procedimento diretto alla scelta dello assegnatario; ne consegue che la controversia promossa per ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto, essendo preordinata alla tutela di un diritto soggettivo di credito, appartiene alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, stante l'inapplicabilità, nella specie, dell'art. 131 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica (approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165), il quale individua il criterio discriminante ai fini della devoluzione della controversia alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo nella circostanza che la cooperativa benefici del contributo erariale, mentre restano irrilevanti altre eventuali agevolazioni finanziarie o fiscali.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)