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Sez. U, Sentenza n. 425 del 17/02/1972 (Rv. 356337 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - QUANTIFICAZIONE DEL PETITUM - PER UN FATTO SOPRAVVENUTO - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356337-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - QUANTIFICAZIONE DEL PETITUM - PER UN FATTO SOPRAVVENUTO - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*

Non costituisce domanda nuova - ed e, pertanto, proponibile in secondo grado - la mera precisazione quantitativa del petitum dipendente da un fatto sopravvenuto nelle more del giudizio di appello. (nella specie, un comune aveva spiegato domanda nei confronti della societa italiana gestione imposte di consumo pel pagamento del canone annuale nella misura indicata o in quella determinanda dal giudice e poi, essendo intervenuta nel frattempo la pronuncia del collegio arbitrale di cui all'art 2 della legge 20 dicembre 1962, n 1718, aveva quantificato la domanda nella maggior somma stabilita dal collegio medesimo). (V 32'70, mass n 344654; 2599'68, mass n 335080).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 20/12/1962 num. 1718 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)