Sez. 3, Sentenza n. 32 del 07/01/1970 (Rv. 344654 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE NUOVE IN GENERE - IUS SUPERVENIENS - PROPONIBILITA - LIMITI - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE NUOVE IN GENERE - IUS SUPERVENIENS - PROPONIBILITA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Lo 'ius superveniens' rende proponibile una domanda nuova in appello, allorquando si tratti di una regolamentazione giuridica nuova di una situazione di fatto gia dedotta in primo grado. (nella specie, la cs ha ritenuto la proponibilita nel giudizio di appello della richiesta dell' Inail, nei confronti dei responsabili di un incidente stradale, del rimborso del maggior importo della rendita dovuta al danneggiato, a norma della legge 19 gennaio 1963, n 15, entrata in vigore dopo che la causa era stata spedita per la decisione in primo grado, perche basata sugli stessi presupposti di fatto a fondamento della domanda proposta nel giudizio di primo grado).*
Riferimenti normativi: Legge 19/01/1963 num. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)