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Sez. 3 - , Sentenza n. 12724 del 15/02/2019 Ud. (dep. 22/03/2019) Rv. 280945 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Art. 131-bis cod. proc. pen. - Sentenza assolutoria – Appello del pubblico ministero - Riforma in appello - Deducibilità per la prima volta in sede di legittimità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280945-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

In caso di accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, l'imputato assolto in primo grado che voglia avvalersi della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ha l'onere di richiedere espressamente al giudice dell'impugnazione l'applicazione dell'istituto per non incorrere nella preclusione di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non potendo la questione, una volta che non sia stata dedotta in appello, rientrare nella cognizione del giudice di legittimità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)