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Sez. 7, Ordinanza n. 15659 del 08/03/2018 Cc. (dep. 09/04/2018) Rv. 272913 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Art. 131-bis cod. proc. pen. - Sentenza assolutoria - Riforma in appello - Deducibilità per la prima volta in sede di legittimità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272913-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

In caso di riforma in appello della sentenza assolutoria, la questione dell'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità atteso che, all'esito della celebrazione del giudizio di appello, la difesa dell'imputato, nel formulare le proprie conclusioni, può avanzare, anche in via subordinata, richiesta di applicazione di detta causa di non punibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)