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Sez. 1, Sentenza n. 9812 del 06/06/1995 Ud. (dep. 22/09/1995) Rv. 202547 - 01

Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Pena | Riduzione prevista dall'art. 442 secondo comma cod. proc. pen. - Natura processuale - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202547-01

Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Pena

In tema di giudizio abbreviato, la riduzione di pena di cui all'art. 442 cod. proc. pen. ha natura processuale e non sostanziale, in quanto non attiene al fatto reato, non ne costituisce componente materiale o soggettiva, non contribuisce a determinare la quantità criminosa, non è soggetta a giudizio di comparazione e non influisce sui termini prescrizionali. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha censurato l'assunto della Corte di merito secondo cui la diminuente in questione dovrebbe considerarsi una riduzione premiale che mira a riportare la pena irroganda in misura adeguata alla gravità del reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)