Sez. 1, Sentenza n. 5027 del 10/03/1997 Ud. (dep. 29/05/1997) Rv. 207645 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Riduzione prevista dall'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. - Sua natura processuale e non sostanziale - Istituti relativi al generale divieto della "reformatio in pejus" stabilito in materia di impugnazioni - Loro riferibilità alla pena ritenuta equa in base alle norme di diritto sostanziale - Successiva ed autonoma operatività della diminuente del rito.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA
La riduzione di pena prevista per il rito abbreviato di cui all'art. 442 cod. proc. pen. ha natura esclusivamente processuale, e non sostanziale, in quanto non attiene al fatto reato, nelle sue componenti materiali o soggettive, non è soggetta a giudizio di comparazione e non influisce sui termini prescrizionali; è perciò estranea a qualsiasi criterio di adeguamento della sanzione alla gravità del fatto. Ne consegue che gli istituti di cui ai commi terzo e seguenti dell'art. 597 cod. proc. pen. - relativi al generale divieto della "reformatio in pejus" stabilito in materia di impugnazioni - vanno riferiti alla pena ritenuta equa in base alle norme di diritto sostanziale, mentre la diminuente del rito, ove spettante, opererà successivamente ed autonomamente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)