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Sez. 3, Sentenza n. 355 del 13/02/1970 (Rv. 345272 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - DEPOSITO - COMPITO DI CONTROLLO DEL CANCELLIERE - RILASCIO ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'APPELLANTE - PROVA - MANCATA ANNOTAZIONE DA PARTE DEL CANCELLIERE DELL'INESISTENZA DEL MANDATO - PRESUNZIONE DI ANTERIORITA DEL RILASCIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345272-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - DEPOSITO - COMPITO DI CONTROLLO DEL CANCELLIERE - RILASCIO ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'APPELLANTE - PROVA - MANCATA ANNOTAZIONE DA PARTE DEL CANCELLIERE DELL'INESISTENZA DEL MANDATO - PRESUNZIONE DI ANTERIORITA DEL RILASCIO - LIMITI.*

Spetta al cancelliere - nell'adempimento del suo dovere di controllare la corrispondenza delle indicazioni contenute nella nota di iscrizione a ruolo con gli Atti ed i documenti prodotti, nonche di accertare, ai sensi dell'art 74 disp att cod proc civ, la regolarita formale e fiscale dei tali documenti - il compito di rilevare ex officio il mancato deposito della procura indicata nella nota e di farne menzione nella nota stessa o nell'indice del fascicolo di ufficio. Pertanto, nel caso in cui la procura rilasciata dall'appellante al suo difensore risulti indicata nella nota di iscrizione a ruolo, la mancata annotazione, da parte del cancelliere dell'inesistenza della procura e idonea a far presumere il rilascio di questa prima della Costituzione dell'appellante, quando tale presunzione non sia superata da elementi contrari emergenti dagli Atti processuali. V 1907-69, massima n 341056 3301-68, massima n 336287 2683-67, massima n 330132 2200-67, massima n 329368 1546-64 970-64 2891-62 1936-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)