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Sez. 2, Sentenza n. 764 del 16/03/1974 (Rv. 368617 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - RILASCIO ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - MANCATA ANNOTAZIONE DA PARTE DEL CANCELLIERE DELL'INESISTENZA DEL MANDATO - PRESUNZIONE DI ANTERIORITA DEL RILASCIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368617-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - RILASCIO ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - MANCATA ANNOTAZIONE DA PARTE DEL CANCELLIERE DELL'INESISTENZA DEL MANDATO - PRESUNZIONE DI ANTERIORITA DEL RILASCIO - LIMITI.*

A norma degli artt 161, 166 cod proc civ e 74 delle relative Disposizioni di attuazione, spetta al cancelliere il compito (per l'iscrizione della causa a ruolo e la formazione del fascicolo di ufficio) di rilevare ex officio il mancato deposito della procura e di farne menzione nella nota di iscrizione o nell'indice del fascicolo. Conseguentemente, ove la Costituzione della parte abbia avuto luogo senza che il cancelliere abbia formulato rilievi, e da presumere - salvo che il contrario risulti da altra emergenza processuale - che gli Atti, ai fini della Costituzione in giudizio, siano regolari e che anche la procura sia stata quindi rilasciata anteriormente alla Costituzione delle parti. (V 1035'70, mass n 346579; 355'70, mass n 345272).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)