Sez. 3 - , Sentenza n. 21798 del 28/10/2016 (Rv. 642960 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE | Scuole di specializzazione delle Facoltà di medicina - Trattamento economico dei medici specializzandi - Mancato inserimento della scuola di specializzazione nell'elenco ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 275 del 1991 - Ostacolo al riconoscimento del diritto alla borsa di studio in favore dello specializzando - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE
In tema di trattamento economico dei medici specializzandi, il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso un'Università, nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 275 del 1991, non è di ostacolo al riconoscimento, in favore dello specializzando, del diritto alla borsa di studio quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri. (Nella specie, è stata confermata la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto alla borsa di studio in favore di medici iscritti a una scuola di specializzazione in "Igiene e medicina preventiva", osservando che essa esiste in numerosi Paesi dell'Unione, in quelli anglosassoni con la denominazione "Community medicine", specializzazione già menzionata dalla direttiva CEE n. 363 del 1975, in Francia corrispondendo, invece, alla specializzazione in "Santé publique et médicine sociale", espressamente prevista dalla direttiva CEE n. 16 del 1993).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 275 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 275 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)