Sez. U, Sentenza n. 29345 del 16/12/2008 (Rv. 605944 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE | Scuole di specializzazione delle Facoltà di medicina - Trattamento economico dei medici specializzandi - Mancato inserimento della scuola di specializzazione nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 275 del 1991 - Ostacolo al riconoscimento del diritto alla borsa di studio in favore dello specializzando - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a scuola di specializzazione in "medicina di comunità".
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE
In tema di trattamento economico dei medici specializzandi, il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso un'Università, nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 275, non è di ostacolo al riconoscimento in favore dello specializzando del diritto alla borsa di studio prevista nell'art. 6 dello stesso d.lgs. n. 275, quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri. (Nella specie, è stata confermata la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto alla borsa di studio in favore di medici iscritti, per gli anni accademici dal 1998 al 2002, alla scuola di specializzazione in "medicina di comunità" istituita presso l'Università di Padova, analoga, sia sotto il profilo della denominazione, che sotto quello, sostanziale, degli insegnamenti e degli obiettivi formativi, a scuole di specializzazione previste nel Regno Unito ed in Irlanda - "community medicine" - nonché in Francia).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 1, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 6, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 4, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 46, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)