Sez. 5, Sentenza n. 7164 del 28/01/1977 Ud. (dep. 03/06/1977) Rv. 136072 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - RIDUZIONE DEL PERIODO IN APPELLO SENZA ISTANZA DI PARTE - VIOLAZIONE DELL'ART 515 COD PROC PEN - ESCLUSIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - RIDUZIONE DEL PERIODO IN APPELLO SENZA ISTANZA DI PARTE - VIOLAZIONE DELL'ART 515 COD PROC PEN - ESCLUSIONE.*
Non viola l'art 515, comma primo, cod proc pen il giudice d'appello che, confermando in punto di responsabilita la sentenza di primo grado (di condanna per omicidio colposo) e concedendo le richieste attenuanti generiche, riduca il periodo di sospensione della patente senza una specifica istanza di parte, dovendosi il provvedimento ritenere conseguenziale alla concessione delle attenuanti generiche.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Strada art. 91 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)