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Sez. 5, Sentenza n. 7164 del 28/01/1977 Ud. (dep. 03/06/1977) Rv. 136072 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - RIDUZIONE DEL PERIODO IN APPELLO SENZA ISTANZA DI PARTE - VIOLAZIONE DELL'ART 515 COD PROC PEN - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136072-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - RIDUZIONE DEL PERIODO IN APPELLO SENZA ISTANZA DI PARTE - VIOLAZIONE DELL'ART 515 COD PROC PEN - ESCLUSIONE.*

Non viola l'art 515, comma primo, cod proc pen il giudice d'appello che, confermando in punto di responsabilita la sentenza di primo grado (di condanna per omicidio colposo) e concedendo le richieste attenuanti generiche, riduca il periodo di sospensione della patente senza una specifica istanza di parte, dovendosi il provvedimento ritenere conseguenziale alla concessione delle attenuanti generiche.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Strada art. 91 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)