Sez. 6, Sentenza n. 4957 del 21/10/2014 Ud. (dep. 03/02/2015) Rv. 262154 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - CIRCOSTANZE | Attenuante della costituzione in carcere - Persona sottoposta alla detenzione domiciliare - Rientro spontaneo nel luogo di esecuzione della misura - Configurabilità dell'attenuante - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - CIRCOSTANZE
Non integra la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., il solo fatto che la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si è arbitrariamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva escluso l'attenuante con riferimento ad imputato che, sottoposto al regime di detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen., dopo la violazione, aveva spontaneamente fatto rientro nella comunità presso la quale aveva l'obbligo di permanenza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 com. 4 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)