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Sez. 6, Sentenza n. 32383 del 18/03/2008 Ud. (dep. 31/07/2008) Rv. 240644 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - CIRCOSTANZE | Arresti domiciliari - Breve allontanamento - Rientro - Circostanza attenuante - Applicazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240644-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - CIRCOSTANZE

In tema di evasione, la circostanza attenuante della costituzione in carcere prima della condanna non trova applicazione in ogni caso di evasione temporanea e quindi non può essere riconosciuta in favore del soggetto che si sia allontanato, per breve tempo, dall'abitazione di restrizione domiciliare per farvi subito dopo rientro. (La Corte ha chiarito che la circostanza attenuante implica che l'evaso si adoperi prima della condanna, spontaneamente ed efficacemente, per elidere le conseguenze dannose dell'evasione, consistenti nel dispendio di tempo e di energie per le ricerche e la sua cattura, costituendosi in carcere o consegnandosi ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)