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Sez. 1, Sentenza n. 3273 del 29/11/1973 (Rv. 367126 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - PROVENTI NON SOGGETTI ALL'IMPOSTA - MESSA A DIMORA DELLE PIANTE VENDUTE - PROVENTI DEGLI ORTOVIVAISTI - REDDITO COMMERCIALE - ESCLUSIONE - SOGGEZIONE AL TRIBUTO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367126-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - PROVENTI NON SOGGETTI ALL'IMPOSTA - MESSA A DIMORA DELLE PIANTE VENDUTE - PROVENTI DEGLI ORTOVIVAISTI - REDDITO COMMERCIALE - ESCLUSIONE - SOGGEZIONE AL TRIBUTO - INSUSSISTENZA.*

L'attivita di messa a dimora, sui fondi degli acquirenti, delle piante vendute dagli ortovivaisti non eccede i limiti del normale 'ciclo produttivo agrariò previsto dall'art 30 della legge 8 giugno 1936, n 1231 (ed ora indicati, con l'espressione sostanzialmente equipollente 'Esercizio normale dell'impresa agricolà, dall'art 65 del tu 29 gennaio 1958, n 645). Di conseguenza, il reddito conseguito dalla predetta attivita e da considerarsi agrario e non reddito commerciale soggetto all'imposta di ricchezza mobile. (Conf 2622/71, mass n 353758).*

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1936 num. 1231 art. 30, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 65

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)