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Sez. 1, Sentenza n. 2622 del 20/09/1971 (Rv. 353758 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - IN GENERE - REDDITO CONSEGUITO CON L'ATTIVITA DI MESSA A DIMORA SUI FONDI ALTRUI DELLE PIANTE VENDUTE DAGLI ORTOVIVAISTI - REDDITO COMMERCIALE - ESCLUSIONE - ATTIVITA RIENTRANTE NELL'ESERCIZIO NORMALE DELL'IMPRESA AGRICOLA - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1971-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353758-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - IN GENERE - REDDITO CONSEGUITO CON L'ATTIVITA DI MESSA A DIMORA SUI FONDI ALTRUI DELLE PIANTE VENDUTE DAGLI ORTOVIVAISTI - REDDITO COMMERCIALE - ESCLUSIONE - ATTIVITA RIENTRANTE NELL'ESERCIZIO NORMALE DELL'IMPRESA AGRICOLA - CONFIGURABILITA.*

L'attivita di messa a dimora, sui fondi degli acquirenti, delle piante vendute dagli ortovivaisti non eccede i limiti del normale 'ciclo produttivo agrariò previsto dall'art 30 della legge 8 giugno 1936, n 1231 (ed ora indicati, con l'espressione sostanzialmente equipollente 'Esercizio normale dell'impresa agricolà, dall'art 65 del tu 29 gennaio 1958, n 645). Di conseguenza, il reddito conseguito dalla predetta attivita e da considerarsi agrario e non reddito commerciale soggetto al tributo mobiliare. (V 746'58).*

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 65, Legge 08/06/1936 num. 1231 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)