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Sez. 1, Sentenza n. 829 del 27/01/1994 (Rv. 485137 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Opposizione allo stato passivo - In genere | Opposizione allo stato passivo proposto dal creditore escluso (od ammesso con riserva) - Natura - Cancellazione della causa dal ruolo - Provvedimento del giudice delegato - Impugnazione con ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485137-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Opposizione allo stato passivo - In genere

Il ricorso in opposizione avverso lo stato passivo del fallimento, proposto dal creditore escluso (o ammesso con riserva) a norma dell'art. 98 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, introduce un giudizio contenzioso devoluto alla cognizione del tribunale in sede collegiale, con la conseguenza che il giudice delegato, cui spetta di fissare con decreto l'udienza di comparizione dell'opponente e del curatore, è privo del potere di dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo (nella specie, perché la domanda doveva ritenersi "abbandonata") come in genere del potere di decidere sulla domanda, e la sua pronuncia, non altrimenti impugnabile, resta ricorribile a norma dell'art. 111 della Cost., attesa la sua incidenza decisoria su posizioni di diritto soggettivo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)