Sez. 1, Sentenza n. 8771 del 09/09/1997 (Rv. 507713 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Poteri del giudice delegato - Estensione - Anche decisori, oltre che istruttori - Esclusione - Conseguenze - Provvedimento dichiarativo dell'estinzione del giudizio - Abnormità - Ricorribilità ex art. 111 Cost. - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In sede di opposizione allo stato passivo, il giudice delegato, ai sensi degli artt. 98 e 99 della legge fallimentare, ha solo poteri istruttori e non - quindi - poteri di decisione né del merito né dell'ammissibilità dell'opposizione, e - pertanto - non ha il potere di dichiarare l'estinzione del giudizio per abbandono, tanto più quando siano insorte, fra le parti, contestazioni sulla sussistenza e sulla validità della costituzione in giudizio del creditore. Pertanto, ogni eventuale provvedimento del genere adottato dal giudice delegato si renderebbe del tutto abnorme, e - d'altronde - ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto esso non si rivelerebbe altrimenti impugnabile ed avrebbe natura e portata decisoria sul diritto soggettivo fatto valere, in via contenziosa, dal creditore opponente.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)