Sez. 6 - , Sentenza n. 16781 del 21/10/2020 Ud. (dep. 03/05/2021) Rv. 281089 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Effettivo condizionamento dell’attività del pubblico ufficiale - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen. è irrilevante che il pubblico ufficiale abbia o meno emesso il provvedimento per il quale l'agente ha promesso il suo interessamento, in quanto il millantato credito si consuma già nel momento in cui l'agente si fa promettere l'utilità con il pretesto di dover comprare il favore del pubblico agente, apprestando una tutela penale anticipata rispetto alle diverse ipotesi corruttive previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen., configurabili quando la remunerazione sia effettivamente destinata al pubblico ufficiale, al fine di condizionarne l'attività.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 346 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)