Sez. 6, Sentenza n. 30150 del 07/06/2006 Ud. (dep. 12/09/2006) Rv. 235428 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Effettivo condizionamento dell'attività del pubblico ufficiale - Rilevanza - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 346, comma secondo cod. pen. è irrilevante che il pubblico ufficiale abbia o meno emesso il provvedimento per il quale l'agente ha promesso il suo interessamento, in quanto il millantato credito si consuma già nel momento in cui l'agente si fa promettere l'utilità con il pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, apprestando una tutela penale anticipata rispetto alle diverse ipotesi di reato previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen.. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non rilevasse, ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 346 cod. pen., la circostanza che il provvedimento di scarcerazione per comprare il quale l'agente, autista giudiziario, si era fatto consegnare una somma di danaro, millantando credito presso un giudice del Tribunale, in realtà fosse stato già emesso al momento della consegna del denaro).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 346 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)