Sez. 3, Sentenza n. 23696 del 21/12/2004 (Rv. 579125 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Richiesta di risarcimento ex art. 22 legge n. 990 del 1969 - Natura - Condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento - Configurabilità - Conseguenze - Verifica d'ufficio - Limiti.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'onere imposto al danneggiato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, di richiedere all'assicuratore il risarcimento dei danni almeno sessanta giorni prima di proporre il relativo giudizio, costituisce condizione di proponibilità della domanda risarcitoria la cui mancanza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salva la preclusione del giudicato, sia pure implicito, per la mancata impugnazione di una pronunzia sul merito che presupponga la proponibilità della domanda, venendo quest'ultima in tal caso ad assumere rilievo quale presupposto necessario del giudicato esplicito formatosi sulla detta statuizione di merito (Principio dalla Corte Cass. affermato con riferimento ad una fattispecie in cui, non avendo la proponibilità della formulata domanda risarcitoria costituito oggetto di pronunzia espressa e non essendo conseguentemente neanche configurabile la formazione di un giudicato esplicito su di essa, sui presupposti della pronunzia di merito, impugnata da una delle parti, non poteva essersi formato nemmeno un giudicato implicito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)