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Sez. 3, Sentenza n. 17233 del 27/08/2015 (Rv. 636842 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO | Responsabilità da circolazione dei veicoli - Domanda riconvenzionale del convenuto - Statuizione, in primo grado, di esclusiva responsabilità di quest'ultimo - Eccezioni di improcedibilità della domanda riconvenzionale - Sorte - Giudicato implicito - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636842-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO

In un giudizio di risarcimento danni da circolazione stradale, la sentenza di primo grado, che abbia dichiarato la esclusiva responsabilità della parte convenuta e conseguentemente rigettato le domande riconvenzionali da quest'ultima proposte, non comporta l'implicita reiezione delle eccezioni preliminari di improcedibilità (nella specie, ex art. 22 della l. 990 del 1969, applicabile "ratione temporis") sollevate dalle altre parti in relazione a tali domande riconvenzionali, trattandosi di profilo rimasto escluso dalla disamina del giudice e, quindi, non suscettibile di giudicato implicito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 909 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)