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Sez. 1, Sentenza n. 250 del 13/01/1996 (Rv. 495369 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Rapporto di pregiudizialità tra due cause - Cause pendenti tra soggetti diversi - Sospensione necessaria - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495369-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Il rapporto di pregiudizialità tra due cause civili che, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., impone al giudice la sospensione del processo, non può configurarsi nell'ipotesi di cause pendenti tra soggetti diversi, poiché la pronuncia di ciascun giudizio, non potendo fare stato nei confronti delle parti dell'altro giudizio, non può, per ciò stesso, costituire il necessario antecedente logico giuridico della relativa decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)