Sez. 6, Sentenza n. 20093 del 24/10/2002 Cc. (dep. 05/05/2003) Rv. 225247 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Ricorso straordinario per errore di fatto - Provvedimenti necessari per correggere l'errore - Casi in cui è necessario distinguere fase rescindente e fase rescissoria - Riconsiderazione di un motivo del ricorso - Necessità di fissazione di altra udienza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
In tema di ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., quando la correzione dell'errore di fatto rilevato nella sentenza impone la riconsiderazione del motivo di ricorso, il cui esame è stato omesso proprio a causa della inesatta percezione delle risultanze ricavabili dagli atti relativi al giudizio di cassazione, dovendosi procedere alla sostituzione della decisione inficiata dall'errore, la procedura di correzione non può esaurirsi nell'udienza camerale conseguente alla proposizione del mezzo straordinario, ma deve articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione, che può portare alla sostituzione della precedente sentenza (nel caso in esame, l'errore di fatto, consistito nel ritenere non provata l'irrevocabilità della sentenza con cui un coimputato era stato assolto e che non aveva consentito di escludere la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 73 comma 6 t.u. n. 309 del 1990 contestata all'imputato per avere commesso il fatto in tre persone, aveva comportato la necessità di un riesame del motivo di ricorso sulla credibilità dei dichiaranti in ordine all'addebito mosso a carico del ricorrente, per cui la Corte, dopo aver individuato e corretto l'errore contenuto nella sentenza impugnata, ha rinviato ad una successiva pubblica udienza per l'adozione dei provvedimenti conseguenti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 625 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)